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S T A T U T O
"ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCE DIPINTA MULTIVISIONI"

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
E' costituita con sede in Coldrano (BZ) via castello 33, una associazione culturale senza fini di lucro
denominata "LUCE DIPINTAMULTIVISIONI".
L'Associazione ha durata illimitata.
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 20 dicembre 2006, in Coldrano - Laces (BZ) via castello 33, sono presenti i signori:
- Sabrina Margarete Horak nata a Montreal (CND) il 6 settembre 1971,
- Maria Antonietta Santonastaso nata a Roma (IT) 1l 28 febbraio 1944,
- Valerie Elaine Houghton nato a Oswestry (GB) il 17 maggio 1940,
i quali costituiscono una associazione culturale senza fini di lucro, con sede in Coldrano,
denominata LUCE DIPINTAMULTIVISIONI.
L'Associazione si propone di essere strumento di promozione e diffusione del mezzo multivisivo,
fotografico, grafico e multimediale soprattutto come forma di espressione artistica, inoltre
l'Associazione potrà svolgere attività connessa, affine o complementare a compiere qualunque
operazione tesa al raggiungimento dello scopo sociale.
L'Associazione è retta dallo Statuto che è parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono nominati: Sabrina Margarete
Horak, Maria Antonietta Santonastaso. Tra questi viene nominato Presidente Sabrina Margarete
Horak, Valerie Elaine Houghton Vice Presidente e Maria Antonietta Santonastaso Segretario
-Tesoriere.


S TAT U T O
"ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIVISIONI"

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
E' costituita con sede in Coldrano (BZ) via castello 33, una associazione culturale senza fini di lucro
denominata "LUCE DIPINTAMULTIVISIONI". L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
L'Associazione si propone di essere strumento di promozione e diffusione del mezzo multivisivo e
di tutto ciò che riguarda la comunicazione visiva soprattutto come forma di espressione artistica e
specialmente di promuovere:
- Festival e spettacoli multivisivi e multimediali;
- Divulgazione delle tecniche multivisive, fotografiche, grafiche e multimediali in genere;
- Realizzazione della multivisione come attività principale e complementare alle manifestazioni
teatrali, musicali, fotografiche, multimediali e informatiche.
- Realizzazione di installazioni nei musei con la multivisione.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualunque attività comunque connessa, affine o
complementare a quelle sopra elencate e compiere qualunque operazione tesa al raggiungimento
dello scopo sociale.

ASSOCIAZIONE

Art. 3
Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi. Per i
minori di anni 18 è richiesto l'assenso dell'esercente la podestà. Per iscriversi all'Associazione è
necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo utilizzando l'apposito modulo.
Con la domanda l'aspirante socio dovrà:
- Indicare nome e cognome, luogo di nascita, professione e residenza.
- Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti
dal successivo art. 7.

Art. 4
1 - Con la presentazione della domanda di adesione il richiedente ha diritto a ricevere la tessera
sociale. Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso espressamente delegati,
deliberano sull'accettazione della domanda. In caso di accoglimento della domanda i dati del socio
saranno conservati nell'anagrafe sociale.
Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri o soci da esso espressamente delegati, si
riservano il diritto di non accettare le richieste di adesione. Il mancato accoglimento della domanda
di adesione va comunicato immediatamente al richiedente.

Art. 5
Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti
l'Associazione stessa.

Art. 6
I soci sono tenuti:
- Al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle
tessere.
- Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli
organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del
sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi nè é
trasmissibile o rimborsabile.

Art. 7
La decadenza da socio può avvenire per:
- Decesso
- Dimissioni
- Mancato rinnovo della quota associativa
- Espulsione o radiazione
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo con la
restituzione della tessera.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 8
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti
interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio
Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1 - Ammonizione verbale
2 - Ammonizione scritta
3 - Sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi
4 - Espulsione o radiazione
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione.
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri
soci.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo il pagamento del
dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal consiglio direttivo.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e
partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero
al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio
Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.
Contro tale decisione il Socio può ricorrere, in prima istanza, al Consiglio medesimo entro 30 giorni
dalla data di notifica e, successivamente, in seconda istanza, alla prima Assemblea.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 9
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- Dalle quote di iscrizione
- Dai contributi associativi
- Dai contributi di Enti o privati
- Da elargizioni, donazioni e lasciti diversi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali

Art. 10
L'esercizio sociale va dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Deve essere presentato un
rendiconto economico all'assemblea dei soci il 31 Maggio dell'anno successivo.

Art. 11
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale, per iniziative di carattere culturale e
per l'acquisto di nuove attrezzature.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati,
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di
promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Art. 12
Sono organi sociali:
1 - L'assemblea dei soci
2 - Il consiglio direttivo
3 - Il presidente
4 - Il collegio dei sindaci revisori la cui nomina è a discrezione dell'Assemblea
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti
l'incarico.
ELEZIONI

Art. 13
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di
norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso
della tessera sociale in regola con il pagamento delle quote sociali e che abbiano maturato almeno
15 giorni di iscrizione.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato
almeno tre mesi di iscrizione.
ASSEMBLEE

Art. 14
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno
20 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata con avviso esposto presso
la sede dell'Associazione con almeno 20 giorni prima della data fissata.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 15
L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla questione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali: elegge il Consiglio Direttivo e gli altri
eventuali organi sociali.

Art. 16
L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione, è
convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.
L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi
richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art. 17
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con la
presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei
soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in
giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art. 18
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto
quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.
Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art. 19
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le
deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che
sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero
delle schede valide, nulle e bianche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la
responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei
propri fini sociali.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepre sidente o dal
membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può
decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte. Le deliberazioni
del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i
soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo.

Art. 23
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade
comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere
decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti,
diversamente il Consiglio potrà nominare un altro socio che rimarrà in carica fino alla successiva
Assemblea che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve
provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di
tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati
all'Assemblea.
A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonchè dell'attività volontaria di cittadini
non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici
programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle
previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso
di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in
caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che
dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 26
Il Consiglio dei Sindaci Revisori è, di norma, composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti eletti
preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del
Collegio dei Sindaci Revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il
Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da
presentare all'assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.
L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori dei conti partecipano di
diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto
di voto. (il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo non obbligatorio per legge, è opportuno
che esso venga previsto salvo rari casi di associazioni con numero esiguo di soci e bilanci modesti.)

FONDO COMUNE

Art. 27
Il fondo comune o patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi degli associati e dalle altre erogazioni e lasciti fatti all'Associazione;
b) dal fondo di riserva.

Art. 28
1 - Le somme versate dal Socio per la tessera sociale non sono più rimborsabili dopo che la richiesta
di adesione è stata accettata.
2 - Le somme versate a titolo di corrispettivi specifici per partecipare alle iniziative, servizi e attività
del Circolo a cui il Socio abbia aderito non sono più rimborsabili dopo l'inizio delle stesse.

BILANCIO

Art. 29
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatte salve
diverse deliberazioni del Direttivo, in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio, sette
giorni prima dell'Assemblea sarà messo a disposizione dei soci che volessero prenderne visione e
sarà presentato all'Assemblea entro il 31 Maggio dell'anno
successivo. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di
competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare
la competenza dell'esercizio.
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea
con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Art. 30
Il residuo attivo risultante dall'esercizio finanziario viene impegnato come segue:
- il 10% al fondo di riserva;
- il resto viene utilizzato su deliberazione del Consiglio Direttivo per iniziative di carattere culturale
e per nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature necessarie per perseguire le finalità
istituzionali individuate dal presente Statuto. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, durante la vita dell'Associazione, salvo
che questa sia imposta dalla legge.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31
Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla
liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno
il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.
La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del
delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe. Ove non sia possibile
raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in
seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo
scioglimento.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo,
dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di
utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. E'
esclusa in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 32
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a
maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi
vigenti.

Il Presidente

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